RIPARTO SPESE CONDOMINIALI: DELIBERE NULLE E ANNULLABILI
Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2006, n. 16793
Per quanto riguarda il riparto delle spese condominiali, le delibere sono nulle se l'assemblea, al di fuori delle proprie attribuzioni, modifica i criteri di riparto stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), mentre sono annullabili, nel caso in cui i suddetti criteri vengano violati o disattesi. È, quindi, annullabile e non nulla la delibera che esclude dal riparto delle spese per lavori straordinari e di manutenzione dell'impianto di riscaldamento una unità immobiliare sull'erroneo presupposto che essa non sia allacciata all'impianto centralizzato.
LA MANCATA INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CONDOMINI
Trib. civ. Verona, sez. III, 22 giugno 2004, n. 1818
La mancata indicazione nominativa dei condomini contrari e di quelli favorevoli, in un verbale d’assemblea, con le rispettive quote millesimali, e l'omessa verbalizzazione del quorum raggiunto, non fanno venire meno la validità della delibera assembleare assunta, nei casi in cui, da un'analisi complessiva della stessa e dei suoi allegati, sia comunque possibile desumere il raggiungimento della maggioranza richiesta, mediante una semplice sottrazione aritmetica dei millesimi facenti capo ai condomini dissenzienti analiticamente indicati, e in assenza di astenuti.
condominio
SOSPENSIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE
Il provvedimento di sospensione della delibera assembleare che serve ad impedire che l’esecuzione della delibera illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l’accertamento di tale illegittimità, riveste “natura cautelare”, con la conseguenza che, da una parte, è necessario accertare i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” e, dall’altra parte, è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. Quanto sopra è stato pecisato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 05/06/2006
condominio
I VIZI DELLA COSA LOCATA
Quali sono vizi che possono comparire nell'appartamento dato in locazione? In base all'art. 1578 c.c., sono quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto. Possiamo non comprendervi, quindi, quei vizi i guasti o deterioramenti della stessa dovuti alla normale usura dovuta all'effetto tempo o ad accadimenti accidentali (come il cattivo funzionamento degli scarichi e la difettosa tenuta dei pluviali e delle tubazioni idriche). Quando ciò succede, esiste l’obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni ai sensi dell’art. 1576 c.c., in caso contrario si ha inadempimento contrattuale.
Quanto sopra è stato stabilito dalla Cassazione civile, sezione III, con sentenza del 18 aprile 2006 n. 8942.
questioni legali
CONSIGLI PRATICI PER GLI ACQUISTI
Per evitare sgradevoli sorprese
Un sopralluogo prima dell’acquisto dell’immobile, diventa quanto mai necessario; senza pensare alla malafede, chi vende l’immobile potrebbe “dimenticarsi” d’informare il compratore su eventuali vizi dell’immobile. Verificare, poi, di persona che tutti gli impianti funzionino; avvalersi, anche, dell’aiuto di un esperto, in particolare modo su questo punto è importante dire questo:prima di acquistare l’immobile è importante verificare, sempre con l’aiuto di un esperto, se sull’immobile gravino particolari oneri quali quello della servitù,ipoteche,domande giudiziali l’immobile possa rientrare nei piani di regolamentazione oggetto di esproprio da parte del Comune.Tali oneri sono verificabili presso la Conservatoria del Registro. In ogni caso, dal momento in cui il compratore ha scoperto difetti, può chiedere innanzitutto una perizia per valutare il danno e quanto occorre per ripararlo; se già il venditore lo aveva informato sui vizi, allora nulla potrà pretendere il compratore, in quanto l’immobile era già stato acquistato in quel modo. Se, però, è sicuro della malafede della controparte, dovrà rivolgersi subito ad un legale, se vuole intentare un’azione giudiziaria
Tributi sulla casa
TASSE SULLA CASA: UNA FORESTA DI OBBLIGHI!
Ci siamo occupati, in precedenza, della situazione attuale in tema di imposte sulla casa, nel caso di vendita, con particolare riferimento alle plusvalenze che si formano in caso di vendita. Quali sono, però, i balzelli che il proprietario si trova di fronte per il solo fatto di possedere una casa? Ecco, in sintesi, il punto della situazione:
fabbricati in generale: otto per cento di imposta di registro, due per cento di imposta ipotecaria, uno per cento di imposta catastale, Invim a carico del venditore nonché Irpef se si tratta di rivendita “speculativa”, cioè per fini di lucro;
prima casa: quattro per cento di imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (£ 250.000), Invim ridotta alla metà;
terreni: quindici per cento di imposta di registro, due per cento di imposta ipotecaria, uno per cento di imposta catastale, “Invim” normale. Nel caso in cui acquisti un coltivatore diretto, le imposte di registro e ipotecaria sono pari all’importo fisso di £ 250.000 mentre l’imposta catastale è pari all’1%;
beni storici: l’imposta di registro è pari al 4%, le imposte ipotecaria e catastale sono pari al 3%, l’Invim è pari ad un quarto.
Giova ricordare che quanto detto sopra vale nel caso che le operazioni immobiliari siano compiute da un soggetto che non abbia la partita IVA; in caso contrario le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari alla misura fissa di £ 250.000 in quanto già la vendita o l’acquisto dell’immobile è assoggettato all’aliquota Iva del dieci per cento o alla misura ridotta se si tratta di prima casa.
LA PAROLA ALL'ESPERTO!!
Quando viene convocata l’assemblea?
L’art. 1135 del Codice Civile stabilisce che l’assemblea è convocata per l’approvazione del preventivo spese,
del rendiconto della gestione, per l’utilizzo del residuo attivo e per le spese straordinarie.
L’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile sostiene che l’assemblea può essere convocata inoltre,
in via straordinaria, dall’amministratore o da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
Quando l’assemblea è validamente costituita?
L’art. 1136 stabilisce che l’assemblea è validamente costituita quando intervengono condomini che rappresentano
i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono, inoltre,
valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell’edificio.
Cosa succede all’Assemblea, se non c’è, alla prima convocazione, il numero legale?
Viene convocata in seconda battuta l’Assemblea, non oltre, però, dieci giorni dalla convocazione della prima.
La delibera, in quest’ultimo caso, è valida se presa con un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti
al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Da ricordare che per deliberare le innovazioni che rendono
più comodo o migliorano o danno un maggior valore all’edificio, è necessario un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.
E’ valida un’assemblea dove qualche condomino non è stato invitato?
Secondo l’art. 1136 penultimo comma del Codice Civile, no.
questioni legalicondominio
COMPRARE A SCATOLA CHIUSA…QUALI RISCHI?
I problemi dei vizi occulti dell’immobile
In questo numero affrontiamo i problemi che si pongono quando l’acquirente di un immobile, dopo l’acquisto, si trova a tu per tu con vizi ignorati al momento della compravendita. Un esempio sono le infiltrazioni d’acqua, pareti scrostate, infissi mal posti ecc. Come regolarsi in questi casi? Dobbiamo innanzitutto rifarci al Codice Civile, il quale parlando del contratto di compravendita, stabilisce che il venditore deve fornire la garanzia contro i difetti ed i vizi, in generale, del bene venduto; se, dunque, tali vizi emergono in seguito, a risponderne dovrà essere il venditore, provvedendo a sue spese alla riparazione, oppure praticando un prezzo di vendita minore. Teniamo conto, però, che tali vizi potrebbero insorgere dopo, senza che il venditore stesso li conoscesse. Come regolarsi in questo caso?
questioni legali
IL PARERE DEL CODICE CIVILE
Gli artt. 1490 e segg.
Il Codice Civile già stabilisce come si deve comportare il compratore che si trova davanti ad un bene acquistato in cui sono presenti dei vizi, ma distingue due casi: quello in cui il venditore ha taciuto in malafede e quello in cui ha già avvertito il compratore della presenza dei vizi suddetti. L’art. 1491del Cod. Civ. così recita: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”. Il compratore, dunque, dev’essere sicuro che il vizio non sia di quelli così semplici da individuare da escludere ogni “ingenuità” nell’acquisto (perdite d’acqua, pareti scrostate, macchie d’umidità, infissi); se si tratta, invece, di vizi strutturali, dov’è richiesta una certa conoscenza o competenza tecnica, allora ci si può far rilasciare dal venditore una garanzia. In ogni caso, il compratore, in base all’art. 1494 del Cod. Civ., ha diritto ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del venditore, se quest’ultimo non prova di aver ignorato i vizi del bene. A questo punto nasce spontanea la domanda: ma l’azione giudiziaria è necessaria oppure no? Se il venditore ha già riconosciuto i difetti del bene, offrendo la propria collaborazione per una pronta risoluzione del guasto o del difetto (ad esempio chiamando un tecnico per la riparazione) problemi non si pongono, altrimenti si passa alle vie giudiziarie.
IL RISARCIMENTO CORRE SUL FILO DELLA VELOCITà
Veloci nella denuncia del vizio!
Chi ha acquistato una casa dove ci sono vizi d’origine e ritiene di essere stato ingannato, deve denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta; l’azione per il risarcimento dev’essere, in ogni caso, esercitata entro un anno dalla consegna. Così stabilisce l’art. 1495 del Codice Civile: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta […]” … “La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato” […] “…il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”; il rispetto di questi termini è importante, in quanto, se non rispettati, comportano per il compratore la decadenza da ogni pretesa.
LA CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
Il Tribunale Civile n. 136 del 10 febbraio 2003 ha stabilito che l'irregolarità dovuta al mancato inserimento di un argomento nell'ordine del giorno comunicato per la convocazione dell'assemblea non può essere fatta valere da quel condomino che, senza eccepire alcunché, abbia accettato la discussione sul merito delle questioni trattate.
condominio
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E LA COPIA DEL VERBALE DI ASSEMBLEA
Il Tribunale ordinario di Verbania, con decreto 24 gennaio 2005 ha stabilito che va respinto il ricorso per decreto ingiuntivo, richiesto per il pagamento di spese condominiali, quando manca l’allegato al fascicolo di parte ricorrente di copia conforme all'originale del verbale di assemblea dal quale risulti l'approvazione dello stato di ripartizione dei contributi condominiali, dal momento che tale prova scritta non può essere giammai costituita da copia del verbale dichiarata conforme all'originale dall'amministratore perché questi non è dotato di alcun potere certificativo al riguardo.
giudice di pace
COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA CONDOMINIALE
La controversia giuridica relativa all'apertura verso l'esterno di una porta di accesso dal pianerottolo all'appartamento di proprietà di un condomino, non rientra fra le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall'art. 7 terzo comma n. 2 c.p.c. al giudice di pace. Essa ha ad oggetto la tutela, ex art. 1102 c.c., del diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo, ed è quindi conferita alla cognizione del tribunale. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza n° 8376 del 21 aprile 2005.
condominio
RIPARTIZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL SOLAIO
La Cassazione Civile, sezione II, con sentenza n. 1225 del 28 gennaio 2003, ha stabilito che per la divisione delle spese di manutenzione o ricostruzione del solaio divisorio comune, dal proprietario del piano sovrastante nei confronti del proprietario di quello inferiore o viceversa, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti e, specificamente, del condominio, in quanto il rapporto dedotto in giudizio è afferente solo alla titolarità del diritto di proprietà dei piani divisi dal solaio.
condominio
IL CONDOMINIO HA OBBLIGO DI CUSTODIA NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI
Corte di cassazione, sez. III civile - sentenza 30 ottobre 2007, n.2288
Il Condominio risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni derivanti ai condomini, qualora non sia offerta la prova liberatoria del caso fortuito. L’imprudenza del danneggiato non esclude la responsabilità, ma può essere valutata ai fini dell’art. 1227 I comma c.c. La prevedibilità dell’insidia in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi non consente di attribuire l’evento lesivo al fatto del danneggiato con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 cc; il comportamento imprudente del danneggiato potrà al più rilevare ai fini dell’applicazione della regola di cui all’art. 1227 cc comma 1. Nella fattispecie un condominio è inciampato sul gancio, inserito in uno dei gradini della scala che mette in comunicazione il cancello d'ingresso con l'androne dell'edificio, normalmente utilizzato per ancorare il paletto che blocca l'anta sinistra del cancello di ingresso. Nell'occasione, il paletto era stato sganciato ed entrambe le ante del cancello erano aperte poiché era in corso un trasloco.
condominio
L'AMMINISTRATORE NON È LEGITTIMATO A STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO SE NON È AUTORIZZATO
Cass., sez. II, Sentenza 3 Aprile 2007 , n. 8223
La Corte con sentenza 3 Aprile 2007 , n. 8223 ha chiarito che
" L'amministratore di Condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione.
A questa conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell'art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l'amministratore (l'amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato."
compravendite
LA TUTELA DELL'ACQUIRENTE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE ABUSIVO
Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4786
Questa sentenza è importante in quanto chiarisce cosa deve fare l’acquirente in caso di vendita d’immobile fraudolenta. La sentenza n. 4786 del 2007 specificare che, in caso di vendita di immobile parzialmente abusivo, non si applica la generale azione di garanzia per vizi, ma trova modo di operare la disciplina specifica prevista dall'art. 1489 c.c..Se l’immobile è realizzato in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. Quando mancano i presupposti di cui sopra, non è possibile riconoscere all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo.
condominio
SENZA ABITABILITÀ NON C’È NULLITÀ DELLA LOCAZIONE
Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22312
Quando un alloggio è abusivo per mancanza di abitabilità ed è dato in locazione, non c’è nullità del contratto locatizio, in quanto il vizio di cui sopra non influisce sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico). Non opera, fra l’altro, la nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali): ne consegue l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento ad immobile avente i caratteri suddetti.
condominio
DISSENSO DEI CONDOMINI, LE LITI CONDOMINIALI
Trib. civ. Bologna, sez. III, 12 ottobre 2007, n. 2618
In tema di dissenso alle liti, l'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.
LA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Cass. civ. Sez. III, 24-08-2007, n. 17995
La rinnovazione del contratto di locazione, benchè abbia ovviamente effetto dalla data della prima scadenza, quante volte dipenda dalla mancata disdetta entro un certo termine, trova la sua fonte nella legge che regola il rapporto al momento in cui quel termine scade ed è per converso impedita dalla manifestazione di una contraria volontà del locatore, secondo le regole poste dalla disciplina vigente al momento in cui quella volontà viene manifestata. Da quell'atto negoziale del locatore (o dalla mancanza di quell'atto in relazione alla disciplina legale), alla cui scelta è in definitiva correlata la sorte del contratto, esclusivamente dipende l'effetto impeditivo della prosecuzione del rapporto ovvero la rinnovazione del contratto, il cui presupposto e dunque in ogni caso legato ad una situazione definitivamente cristallizzatasi alla data di scadenza del termine per la comunicazione della disdetta da parte del locatore. Costituisce infatti principio generale che, salve espresse disposizioni derogatorie da parte del legislatore, le condizioni di efficacia e gli effetti di un atto sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui esso è adottato, al pari degli effetti della sua mancanza.
IL CONDOMINIO MINIMO
Cass. civ., sez. II, 19 luglio 2007, n. 16075
La disposizione dell'articolo 1105 del c.c., relativa all'amministrazione della comunione in generale, è sì applicabile al condominio di edifici, in forza della norma di rinvio, di cui all'articolo 1139 del c.c., ma solo nel caso di condominio cosiddetto minimo, costituito da due soli condomini, per il quale non è obiettivamente applicabile l'apposita disciplina dell'articolo 1136 del c.c., che richiede maggioranze qualificate anche con riferimento al numero dei condomini.
condominio
ATTENZIONE ALLE NOTIZIE SUI CONDOMINI MOROSI
CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 26 settembre 2007, n. 35543
Pubblichiamo, in questo numero, un’importante pronuncia della Corte di Cassazione sulle modalità di affissione dell’elenco dei condomini morosi.
"L'efficacia scriminante del diritto di cronaca e di critica non riguarda solo l'attività di scrittori, giornalisti, anchorman televisivi ecc., ma anche quella del comune cittadino cui, indubbiamente, la Costituzione lo riconosce; tuttavia la rilevanza della notizia non sempre è assoluta, ma a volte riferibile a un ristretto ambito nel quale la sua diffusione è funzionale al corretto svolgimento delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali. Così, come correttamente rileva la corte di appello, se la censura relativa alla condotta dei condomini morosi e ai conseguenti provvedimenti assunti e da assumere fosse rimasta confinata nell'ambito condominiale (es. mediante l'invio del verbale agli aventi diritto assenti e/o l'affissione del comunicato in ambiente accessibile solo ai condomini), la diffusione della relativa informazione sarebbe stata certamente scriminata.
Tuttavia, poiché la predetta notizia è stata portata - mediante affissione nella bacheca collocata «in luogo aperto a un numero indeterminato di persone» - potenzialmente a conoscenza anche di soggetti nei cui confronti nessun valore funzionale poteva avere, va da sè che l'elemento oggettivo del delitto ex art. 595 c.p. deve ritenersi compiutamente integrato, non ricorrendo alcuna ragione socialmente valida per ritenere scriminato il comportamento diffamatorio.
Il consenso (implicitamente o esplicitamente) prestato all'affissione in bacheca del documento non può non comportare che anche della lesione della reputazione dei congiunti del condomino i ricorrenti debbano essere ritenuti responsabili (ovviamente anche sul piano risarcitorio)."
condominio
L’AVVISO DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE
CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 10 ottobre 2007, n. 21298
Quando si convoca l'assemblea condominiale, affinché l’informazione data sia corretta e la relativa delibera sia valida, ex artt. 1136 e 1105 terzo comma c.c., è sufficiente che, nell'avviso di convocazione della medesima, gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno in termini chiari, essenziali e il più possibile comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea.
condominio
BONIFICO BANCARIO PER PAGARE IL CANONE DI LOCAZIONE
Trib. civ. Padova, sez. II, 12 febbraio 2007, n. 2471
Quando, pur a fronte di clausola contrattuale che preveda la corresponsione del canone mediante bonifico bancario, il locatore fin dall'inizio del rapporto e per oltre 3 anni abbia instaurato la prassi di recarsi mensilmente presso la residenza del conduttore per ritirare la somma, il mancato pagamento di 4 mensilità del canone non può ascriversi a colpa dell'affittuario (né può costituire inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto) laddove il proprietario, oltre a non presentarsi più, non abbia neppure provveduto a comunicare le coordinate bancarie necessarie per l'esecuzione del bonifico (non già specificate nel contratto).
condominio
L'ASSEMBLEA CONDOMINIALE TRA FAMILIARI
Cass. civ. sez. II, sentenza n. 8449 del 1/04/2008
"In materia di condominio degli edifici, per l'avviso di convocazione dell' assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c., ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l'assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita;
qualora sia accertata, in sede di merito, l'esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l'avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell'edificio condominiale, viene consegnato ad altro condomino, suo congiunto, tale prassi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, non può ritenersi illegittima, in base al principio di diritto enunciato sopra, con la conseguenza che l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione al congiunto, deve ritenersi regolare essendo l'atto - recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario - idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di oggettiva conoscibilità con l'uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede, che regola i rapporti giuridici intersoggettivi ed impedisce, rendendolo illegittimo ed immeritevole di tutela, ogni abuso di diritto."
locazioni
CONDUTTORE: RECESSO ANTICIPATO IN ASSENZA DI SICUREZZA
Cass., Sez. civile III, Sentenza 30 Ottobre 2007, n. 22886
In tema di locazioni, è legittimo il recesso anticipato del conduttore , laddove la cosa locata non sia in regola con la normativa sulla sicurezza degli edifici. Non importa che il conduttore fosse a conoscenza delle suddette irregolarità, perché trattandosi di norme imperative non possono essere derogate dalle parti.
condominio
LA NOTIFICA DI UN ATTO CONDOMINIALE
Cass. civ., sez. II, 16/05/2007 n. 11303
Qualora la notifica di un atto indirizzato al condominio non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto nel caso che in esso si trovino locali destinati allo alla gestione ed allo svolgimento dellle cose e dei servizi comuni, - come la portineria - idonei, come tali, a configurare un «ufficio» dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere compiuta presso il domicilio privato di quest'ultimo.