In condominio
  Locali condominiali
 

 locazione

 QUANDO IL CANONE E’ TROPPO ALTO

La Cassazione  Civile , sez. III, con sentenza del 13 luglio 2005, n. 14737 ha posto un’importante differenza fra l’'azione di riduzione del canone locativo (Vd art. 1578 del Codice Civile) e l’eccezione di inesatto adempimento (Vd. art. 1460 del Codice civile). Mentre la prima ha natura di azione costitutiva, in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale, la seconda, l'eccezione di inesatto adempimento, tende solo a bloccare la pretesa di adempimento della controparte ad esempio perché troppo esosa.

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 I LOCALI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA

La Cassazione , sez. II civile, con sentenza del  08.03.2006 n° 4920, ha stabilito che nel  condominio degli edifici e, in particolare, nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. Quando la richiesta è effettuata nei confronti del conduttore, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario, nel senso che quest’ultimo deve partecipare al giudizio in Tribunale sull’esistenza e la validità del regolamento. Le limitazioni all'uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, derivanti dal regolamento contrattuale di condominio, costituiscono oneri reali o servitù reciproche che afferiscono immediatamente alla cosa.

 

 
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