In condominio
  Sentenze recenti
 

COME CONTENERE GLI "ODORI NAUSEABONDI"

Cass. III sez. pen. sentenza n. 19206/2008 (Vd. www.casacomune.it.gg – Sentenze recenti -)

Può essere soggetto a una condanna chi non si cura del fastidio che l'odore dei propri animali può causare ai vicini. Per la Suprema Corte i proprietari degli animali debbono adoperarsi per contenere i loro "odori nauseabondi". L’art.dall'art. 674 del Codice Penale non punisce soltanto "le emissioni di gas, vapori o fumo idonei a imbrattare o cagionare molestie alle persone provenienti da attivita' produttive nei casi non consentiti dalla legge, ma anche tutte quelle esalazioni maleodoranti comunque imputabili all'attivita' umana, quali ad esempio quelle provenienti dalla presenza nel proprio giardino di numerosi animali senza l'adozione di cautele idonee ad evitare disturbo o molestie ai vicini".

 

LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PARTI COMUNI

Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2008, n. 2864 (Vd. www.casacomune.it.gg – Sentenze recenti -)

In considerazione dei poteri sovrani di cui dispone l'assemblea in tema di gestione del condominio, nulla si oppone, in linea di principio, a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito della indifferibilità e della urgenza.

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LA RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO PER I DANNI CAUSATI ALLA PERSONA

Tribunale di Monza, sentenza depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2007
(Vd. www.casacomune.it.gg – Sentenze recenti)

 

Nel caso in cui una persona subisca lesioni per cause imputabili al condominio (nella fattispecie si trattava di una persona che, mentre scendeva le scale condominiali perdeva l'equilibrio a causa della presenza di un gradino rotto e sconnesso)  In materia di responsabilità extracontrattuale, deve riconoscersi la responsabilità è del condominio per i danni arrecati per lesioni fisiche e si tratta di una responsabilità extracontrattuale.

 

VEICOLI PARCHEGGIATI MALE? NECESSARIA LA POLIZIA MUNICIPALE

Cass. civ., Sez. II, sentenza 21 aprile 2008, n. 10323
(Vd. www.casacomune.it.gg – Sentenze recenti)

 

La rimozione di un ciclomotore parcheggiato nel portico condominiale, nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione di "proprietà privata - divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori, è possibile solo con l’intervento della polizia municipale perché il portico, pur essendo di proprietà condominiale, è gravato da una servitù di pubblico passaggio su area privata il cui uso deve essere regolato esclusivamente dall’amministrazione pubblica. (Nella fattispecie, la Cassazione ha respinto il ricorso di una società di soccorso stradale condannata dal Giudicie di Pace alla restituzione dei soldi pagati per la rimozione, il trasporto e la custodia oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio)

 

 

 
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