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IL VICINO DI CASA MALEDUCATO

Una sentenza che, a mio avviso, aumenterà la conflittualità tra condomini. La Cassazione, sentenza n. 36084 del 31 ottobre 2006, Sezione Quinta Penale, ha stabilito che un vicino può essere tranquillamente apostrofato, anche a «distanza di tempo», senza incorrere nella sanzione della legge. La sua reazione sarà infatti classificata come risposta ad una «provocazione». La fattispecie riguarda una signora, esasperata dal cane degli inquilini del piano di sopra il quale faceva, senza problemi,  i suoi bisogni fuori dal balcone, sporcando la biancheria stesa ad asciugare. Da qui i contrasti con la famiglia soprastante e i conseguenti insulti. C’è scappata una denuncia e una condanna a carico della signora che aveva insultato il condomino del piano di sopra. L'imputa

L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI RADIO-TELEVISIVI

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12295 del 21/08/2003, ha affermato che il diritto di installazione di apparecchiature radio-televisive, in base all'art. 1 della legge n. 554 del 1940, è un diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati. Per questi ultimi la legge stabilisce che l'installazione non impedisca, in alcun modo, il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima.

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 LA SOPRAELEVAZIONE DI NUOVI PIANI

La Cassazione, sezione II, con sentenza n°7956 del 21/05/2003, stabilisce che Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c., dovendo in detta ipotesi essere corrisposta agli altri condomini l'indennità prevista da detta norma, essendo irrilevante a quest'ultimo fine l'eventuale edificazione in assenza di concessione edilizia.

 

LA TELECAMERA INSTALLATA IN UN CONDOMINIO LEDE LA PRIVACY ?

All'insegna del motto "la sicurezza innanzitutto",a protezione della casa vengono introdotte le più sofisticate apparecchiature:cancelli automatici,videocitofoni,impianti di allarme.In quest'ottica il condominio può decidere anche l'installazione di una telecamera in corrispondenza del portone di ingresso,delle scale e del pianerottolo,senza violare il diritto alla riservatezza (privacy) dei singoli proprietari e dei loro visitatori (la telecamera,infatti,consente di controllare,senza essere visti,chi entra nello stabile)?La risposta non può essere univoca. Innanzitutto va tenuto presente l'art.1121 del codice civile (innovazione gravose o voluttuarie):l'installazione di una telecamera,infatti,è giustificata per un moderno edificio che ospita appartamenti e uffici di prestigio e non per una casa popolare:trattandosi di un impianto non suscettibile di utilizzazione separata,i condomini interessati possono farsi carico dell'intera spesa (esonerando gli altri) ma devono avere l'autorizzazione anche di tutti coloro che non vi partecipano per evitare una lesione del loro diritto alla riservatezza. Un singolo condomino può invece installare (a proprie spese) sul muro del pianerottolo condominiale una telecamera,a condizione però che  l'inquadratura (e quindi l'osservazione) sia limitata alla porta d'ingresso del suo appartamento e dell'area immediatamente antistante,senza,quindi,interferire nella privacy degli altri condomini.

 

NIENTE FOTO PER I CONDOMINI IN DIFETTO

In tema di rapporti non sempre idilliaci tra vicini, è stato considerato “reato” scattare ripetute fotografie ai componenti della famiglia di un condomino al fine di documentare le violazioni al regolamento condominiale. Ad intervenire la Cassazione con sentenza n. 15993 del 6 aprile 2006. In particolare, i Supremi giudici, hanno confermato la condanna emessa dal giudice di pace a carico di una condomina per la sua «condotta di scattare ripetute fotografie ai componenti della famiglia di un condomino con i quali era in corso una lite da lungo tempo» in quanto «il giudice rilevava che i luoghi in cui erano ritratte le persone, pur facendo parte delle zona condominiale, erano aperti al pubblico e che era del tutto irrilevante il fine che l'imputata si era prefissa e cioè di documentare le violazioni al regolamento condominiale».
La corte ha stabilito che «il reato si configura in presenza di una condotta invasiva della sfera altrui quando viene tenuta in luogo aperto al pubblico e per petulanza», osservando che «poiché lo scopo dell'imputata era quello di provare che quelle persone violavano il regolamento di condominio, ad esempio perché parcheggiavano
in parti comuni, non era certo necessario fotografare le persone, era sufficiente fotografare le auto, mentre il tempestare di fotografie le parti lese può certamente essere ritenuta un'azione petulante e fastidiosa non consentita».

 

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