In condominio
  Sottotetti e mansarde
 

 questioni edilizie

PER I SOTTOTETTI NECESSARIA L’ABITABILITA’

 La costruzione di un bagno in un sottotetto cosa comporta per chi lo esegue? In linea di massima, da un punto di vista fiscale,  comporta un incremento di ICI nel caso in cui dovesse esserci una modifica delle cubature. Se, invece, non c’è nessun cambiamento a livello di volumi, nulla è dovuto in più. Il problema, però, è anche quello della concessione dell’abitabilità del locale. Spesso, infatti, il sottotetto/mansarda viene considerato dal costruttore - per ragioni "fiscali"- ufficialmente non abitabile; è necessario, allora, chiedere l'abitabilità che, se concessa, comporterebbe l’ICI suplettiva, in quanto si andrebbe ad ottenere qualche cosa che dovrebbe poi essere trascritto e registrato al catasto.!

In sintesi, se il sottotetto acquistato è di proprietà esclusiva e la realizzazione del bagno non implica aumenti della sua superficie e cubatura, non ci saranno aggravi d’ICI; l’unico problema è l’abitabilità.  Attenzione, però, a non provocare danni durante i lavori che possano nuocere ai vicini. Mi preme, però, ricordare ai nostri lettori che alcune Regioni hanno emenato leggi ad hoc per il recupero dei sottotetti. Consigliamo, quindi, ai nostri lettori, di informarsi presso i Comuni o un professionista abilitato (geometri, ingegneri ed architetti).

  PER IL SOTTOTETTO QUALI MODIFICHE AI VALORI MILLESIMALI?

Torniamo ancora sulle mansarde abitabili

 Nessuna modifica ai valori millesimali va effettuata, nel caso in cui ci s'appresti a modificare il sottotetto in mansarda abitabile, a meno che non ci siano interventi che ne amplino la volumetria; ricordiamo, inoltre che nessuna indennità va pagata al condominio. Ricordarsi, comunque, che nel caso di mansarda modificata è necessario comunicare la modifica presso il Catasto per l’attribuzione di nuova rendita.

  condominiocondominio

 IL TRATTAMENTO DEL SOTTOTETTO

Il sottotetto non ha solo una funzione abitativa (le classiche mansarde) ma può anche assolvere alla esclusiva funzione di isolare i vani dell'appartamento sottostante. In quest’ultimo caso, secondo la Cassazione, il sottotetto non può essere separato dall’alloggio sottostante senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarità dell'insieme. Non è, quindi, configurabile il possesso per usucapione dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare. Quanto sopra è stato stabilito con sentenza n° 24147 del 29/12/2004.

 condominio

 IL RIMBORSO SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11289 del 27/05/2005, ha stabilito che il locatore che agisce contro l'inquilino per il rimborso delle spese di riparazione dell'immobile per omessa manutenzione dell’impresa, deve dimostrare, in conformità alle regole generali sull'onere della prova, i presupposti del relativo diritto, secondo le previsioni dell'articolo 1609 del cod. civ. Ciò vuol dire dimostrare che si tratta di danni conseguenti all'assenza di riparazioni di piccola manutenzione rese necessarie da deterioramento prodotto dall'uso.

 

IL RILASCIO DELL'IMMOBILE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2006, n. 25136

La possibilità di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici, con la cessazione del rapporto locatizio, alla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, con la conseguenza che il conduttore, indipendentemente dal momento (anteriore alla scadenza di detto preavviso) di materiale rilascio dei locali, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de iure del preavviso e cioè per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso

 condominio

L’APERTURA DI ABBAINI E FINESTRE

Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2006, n. 17099

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su esso abbaini e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo.

 

 

 

 

 
  Sono stato letto da 4 visitatori  
 
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente