In condominio
  Grondaia
 

 condominio

 LE SPESE RELATIVE ALLA GRONDAIA

 Per il Tribunale di Genova, Sez. III, che è intervenuto con sentenza del 23 novembre 2005, n. 4766. la grondaia, essendo destinata a preservare l'edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni di acqa piovana, svolge una funzione che riguarda l'edificio nel suo complesso unitario, quindi deve essere considerata, per legge, tra i beni che la normativa codicistica presume di proprietà comune tra i condomini, salvo l'esistenza di un titolo contrario.  Pertanto, le relative spese di manutenzione ordinaria, a cui è periodicamente tenuto il condominio, devono essere assoggettate alla ripartizione tra i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, in base al disposto di cui alla prima parte dell'art. 1123 c.c., non potendo legittimamente far rientrare detti beni tra quelli suscettibili di godimento proporzionato all'uso o comunque separato di alcuni condomini, di cui ai commi II e III del citato articolo.

  Questioni condominiali

IL REGIME DELLE GRONDAIE

 L’utilizzo delle grondaie per lo scarico delle acque piovane deve essere sempre effettuato dai singoli nel rispetto degli altrui diritti e delle sua destinazione. Ricordiamoci, ancora, che secondo il disposto dall’art. 908 del Codice Civile, il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, egli deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si considera, quindi, alterazione della destinazione del bene comune l’utilizzo, da parte di un condomino, del condotto condominiale per scaricarvi liquami diversi dall’acqua. Invece si considera modificazione e non innovazione l’operazione di allacciamento di una diramazione all’impianto comune di scarico delle acque. Per quanto riguarda le spese di manutenzione, riparazione e sostituzione delle gronde e dei pluviali, esse fanno carico a tutti i condomini sulla base delle rispettive quote millesimali. Se il condominio è costituito da più corpi di fabbrica autonomi e la riparazione riguardi le gronde e pluviali di ognuno, la spesa relativa dovrà essere ripartita, sempre in base ai millesimi di proprietà, fra i soli condomini del corpo di fabbrica in cui si trovano le gronde e pluviali da riparare. Per la pulizia della gronda, bisogna far gravare la spesa relativa su tutti i condomini in quanto trattasi di cosa comune.

PER I DANNI DA GRONDAIA CI PENSA IL CONDOMINIO

 In caso di infiltrazioni nell'appartamento

 Nel caso in cui un condomino subisca danni nel proprio alloggio a causa di acqua piovana infiltratasi grazie alla grondaia danneggiata, chi paga i danni subiti? Sicuramente il condominio. Ma, talvolta, puo' capitare che i lavori vadano per le lunghe; in tal caso il condominio dovra' risarcire tutti i danni derivanti dal tardivo intervento manutentivo. Bisogna, poi, vedere cosa prevede l'assicurazione. In ogni caso, il danno non garantito dall'assicurazione deve essere comunque risarcito dal Condominio. Se ad essere danneggiati sono piu' condomini, e' possibile intentare un'azione comune contro il condominio nel caso di ritardi. E nel caso in cui i guasti derivino dalla colonna montante dell'acqua? In questo caso bisogna distinguere. Se la rottura  si e' verificata dopo il punto di diramazione verso la proprieta' esclusiva, in tal caso a pagare sara' il singolo condomino. Quando la rottura riguarda un punto prima della diramazione verso la proprieta' esclusiva, a provvedere, in tal caso, sara' il condominio. Un altro caso pratico e' la sostituzione della cisterna del gasolio obsoleta nonche' della canna fumaria, della caldaia, e del bruciatore. La spesa che ne deriva e' straordinaria e bisogna vedere cosa prevede il regolamento a tal proposito. Se nulla e' previsto, la spesa tocchera' a coloro che ne hanno interesse.

 

 

 

 

 
  Sono stato letto da 7 visitatori  
 
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente