In condominio
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LE ANTENNE SUL TETTO CONDOMINIALE

Non si ha un abuso della cosa comune quando il condomino occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente. Ciò si spiega con il fatto che l’uso paritetico (art. 1102 c.c.) della cosa comune va tutelato in funzione dell’uso che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di un uso identico e contemporaneo che astrattamente se ne potrebbe fare. I rapporti tra condomini si devono ispirare al generale principio di solidarietà, che il nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione. Quanto sopra con sentenza n°4617 del 27 febbraio 2007 ad opera della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile.

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IL RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In ambito condominiale il ricorso al giudice, previsto dal Codice Civile, all’art. 1105 c.c., tiene conto di fattispecie riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune (una sorta di surroga, quindi) per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata. Quanto sopra con sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Feriale, n. 5813 del 2006

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LE SPESE DI COIBENTAZIONE

L’azione di ingiustificato arricchimento, prevista dagli art. 2041 e 2042 del Codice Civile non è contenuta di suo in una domanda fondata su un diverso titolo e, quindi, se proposta per la prima volta in grado di appello deve ritenersi nuova e, di conseguenza, tardiva e inammissibile.  Quanto sopra con sentenza della Cassazione, Sezione II, dell’11 aprile 2006 n° 8438 in relazione ad una causa per coibentazione appartamento.

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IL MANTENIMENTO DELLA COSA COMUNE

 A seguito della rilevazione di dissesti ad un fabbricato, per il TAR della Campania, sez. V, si deve ritenere legittima l’ordinanza urgente e contingibile con la quale viene disposta l’esecuzione delle opere necessarie per eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità a carico dell’usufruttuario e non del nudo proprietario. Il provvedimento è stato preso con sentenza n. 1062 del 15 febbraio 2005. La vigilanza e lo sforzo nonché la relativa responsabilità, di mantenere la cosa comune in modo da non arrecare danni a terzi o a condomini, gravano su tutti gli aventi diritto, senza distinzioni di sorta, compreso l'usufruttuario. Infatti la regolamentazione del riparto interno, tra usufruttuario e nudo proprietario, delle spese per riparazioni straordinarie non incide sulla sussistenza del suddetto obbligo e delle connesse responsabilità desumibili dall'art. 2051 c.c.

 IL RECUPERO DEL SOTTOTETTO

 

Vi propongo, lettori, due sentenze su contratto e recupero del sottotetto

 

Cass. sez. III, n. 2553 del 06/02/ 2007

In tema di risoluzione del contratto, l'apposizione a questo di una clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.

 

Trib. civ. Milano, 28 marzo 2006, n. 3868

Per il recupero del sottotetto, qualora i lavori effettuati dal condomino abbiano realizzato un'alterazione della preesistente situazione di fatto, attraverso l'inglobamento di impianti comuni o comunque un loro spostamento non autorizzato, si concreta una grave turbativa, se non addirittura un vero e proprio spoglio.
Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione sia sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, la quale, in via diretta o indiretta e con un apprezzabile contenuto di disturbo, comporti un diverso modo di essere del processo o del suo esercizio, senza che detta attività si sostanzi in una specifica violazione di legge.

 

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LA LESIONE AL DECORO ARCHITETTONICO

La Cassazione, Sezione II Civile, con sentenza n. 2743 del 11/02/2005, ha stabilito il punto sulle tettoie realizzate nella proprietà esclusiva del condomino. Esse sono state ritenute illegittime in quanto comportano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale. Le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell'edificio, devono considerarsi vietate ai sensi dell'art. 1122 c.c., che recita: Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio

 

 
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