In condominio
  Scale
 

 tassa rifiuti

TUTTI I LOCALI PRODUCONO RIFIUTI?

Un problema importante ai fini della Tarsu

Tutti i locali producono rifiuti ai fini della Tarsu? La domanda è quanto mai pertinente soprattutto in quei Comuni, come Pesaro, dov’è partita un’azione di censimento dell’estensione superficiale di tutti gli immobili che ha prodotto già i suoi risultati. Nel conteggio sono stati comprese anche aree superficiali utilizzate saltuariamente, come soffitte, cantine, box ecc. Il ministero delle Finanze, con la circolare n° 95/E del 22 giugno 1994 ha affermato che i locali con presenza sporadica dell’uomo, come quelli citati sopra, non formano la base imponibile.

                                           tassa rifiuti

       UNO PER TUTTI...TUTTI PER UNO!

 È’ possibile fare un ricorso comune in tema di tassa rifiuti?

 Quando arriva un avviso di liquidazione per una pluralità di contribuenti, relativo ad una tassa rifiuti inevasa (ad esempio, perchè non è stato denunciata una superficie produttiva di rifiuti), è possibile fare un ricorso congiunto? è il caso di un gruppo di condomini che vogliono eslcudere la loro soffitta, in quanto sottotetto non utilizzato o usato saltuariamente; ebbene è possibile ricorrere insieme instaurando un giudizio congiunto che si chiama litisconsorzio. Si può impugnare il suddetto avviso con un unico atto per poter stare in giudizio congiuntamente; è possibile instaurare un giudizio congiunto anche nel caso in cui una pluralità di contribuenti impugni un’identica pluralità di atti simili. Lo stesso caso si può presentare, per esempio, per un gruppo di eredi che producono lo stesso ed unico ricorso contro lo stesso avviso di liquidazione relativo al proprio immobile.

 

 

questioni condominiali        

SPESE DI PULIZIA: COME SI SUDDIVIDONO?

                Un problema frequente nei condomini

 Con quest'articolo intendiamo chiarire un problema frequente nei condomini, dato dalle modalità di ripartizione delle spese di pulizia; esse vengono, di solito, sostenute per le scale dell'edificio condominiale e per i box. Come comportarsi in sede di riparto? Una regola fondamentale è quella stabilita dall'art. 1124 del Codice Civile, il quale recita testualmente: "Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo." I condomini che, quindi, abitano negli edifici più alti sosterranno la spesa maggiore, anche se esiste l'ascensore (come ha sostenuto la Corte di Cassazione con la sentenza n° 5081 del 30/05/90). In sostanza il criterio di ripartizione si basa sul fatto che le scale sono cose destinate a servire in misura diversa i singoli condomini; chi ne fa uso maggiore, dovrà partecipare in misura maggio alle spese relative. Da ricordare che rientrano nella categoria dei piani per la considerazione del valore: le cantine, i palchi, le soffitte e i lastrici solari. La Corte di Cassazione, con sentenza numero 2018 del 19/02/1993, ha stabilito che a regolamentare la pulizia scale può essere anche un regolamento contrattuale o un diverso accordo tra condomini. Per quanto riguarda i box, la spesa delle pulizie va suddivisa sulla base dei millesimi di proprietà. Ricordiamo che ogni modifica ai valori dei piani e delle porzioni di piano devono essere espressi in millesimi, in apposite tabelle allegate al regolamento di condomnio. 

 questioni condominiali

 PER L’ADDETTO ALLE SCALE, SONO  NECESSARI I CONTRIBUTI?                   

 La figura del lavascale: un breve approfondimento

 L’obbligo assicurativo e contributivo si configura quando l’addetto alla pulizia è un lavoratore subordinato ed in particolare quando ricorrono le seguenti ipotesi:

- obbligo di prestare lavoro in epoca prestabilita, con ore e giornate prestabilite;

- retribuzione fissa periodica;

- fornitura del materiale da parte del condominio;

- divieto di sostituzione;

- inesistenza di altra attività.

Senza i requisiti suddetti, si potrebbe prospettare un’ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa soggetta all’obbligo del 10% (ora passato al 13%); spetta, comunque, all’amministratore occuparsi di tale incombenza.

 

la parola al giudice

 Pubblichiamo due sentenze importanti relative al distacco dall’impianto centralizzato (in merito alla documentazione da allegare in delibera) e all’installazione di un nuovo ascensore per quanto riguarda i riparto delle spese.

 Innovazioni , Delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas

Cass. Sez. II 29 gennaio 2002, n. 1166

La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, in relazione all'art. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, comma primo, della stesa legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera. Le suddette norme, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna " (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 c.c.) da una fase esecutiva "esterna " (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima propongono gli adempimenti in argomento. (L. 9 gennaio 1991, n.10, art. 8; L. 9 gennaio 1991, n. 10 art. 26).

 Riparto spese scala (art. 1124 c.c.) e installazione impianto "ex novo" ascensore (1123 c.c.)

Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975

In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.
Nell'ipotesi invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al
valore della proprietà di ciascun condomino).

 

RIPARTO SPESE SCALE: I CRITERI DA SEGUIRE
Pronunce contrastanti dalla giurisprudenza

La primavera porta con se anche la voglia di fare “grandi pulizie”  dopo la stagione invernale. Il problema è, però, sempre lo stesso: la ripartizione delle spese. Stabilisce l’art. 1124 del Codice Civile: “le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo […]. Si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e lastrici solari, qualora non siano di proprietà comuni.” Quindi le spese per la pulizia delle scale sono un onere di manutenzione e vanno ripartite, come stabilisce la succitata disposizione di legge, salvo diverso accordo di tutti i condomini, sulla base dell’altezza e dei millesimi di proprietà. Tuttavia in materia, si registrano, negli ultimi tempi, orientamenti dei giudici piuttosto contrastanti, soprattutto in presenza dell’ascensore. è stato fatto rilevare che coloro che abitano negli appartamenti dei piani più alti usano poco le scale e più l’ascensore e viceversa per quelli dei piani più bassi.

Da qui il ragionamento in base al quale sarebbe più opportuno che, in proporzione, gli abitanti dei piani più alti partecipassero di meno alle spese pulizia, in quanto chi abita dal quarto, quinto piano utilizzerà, sicuramente, più l’ascensore che le scale; ma tant’è, la legge al riguardo nulla dice e anzi stabilisce, come già detto, che le spese di pulizia si devono suddividere tra millesimi e piani d’altezza. La Corte Costituzionale (organo massimo giurisprudenziale) non si è ancora pronunciata sulla legittimità costituzionale del citato articolo 1124 C.C.: auspichiamoci che lo faccia quanto prima!

 

 
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