In condominio
  Passi carrabili / Servitù
 

 formalità burocratiche

PASSO CARRABILE: ECCO L’ITER PER OTTENERLO

In breve un piccolo promemoria

 Per avere il cartello di "Passo carrabile" è necessario chiedere l'autorizzazione al Comune. La richiesta è, di solito, inoltrata al Sindaco tramite apposito modulo. Ricordiamo ai nostri lettori che la richiesta dev'essere precisa indicando il numero civico dell'abitazione presso la quale installare il passo carrabile. Il funzionario comunale che dovrà effettuare il sopralluogo deve avere una cognizione la più esatta possibile sull'ubicazione del luogo. Le autorizzazioni possono riguardare uno o più passi carrabili e dev’essere effettuata dal proprietario dell’immobile.
                                   
Tasse comunali
   burocrazia

I PASSI CARRABILI

 In molti comuni, tra ottobre e novembre, scade la denuncia obbligatoria dei passi carrabili. In sostanza si tratta di evidenziare tutti i varchi o passaggi presenti sulla strada per accedere alle abitazioni. Per evitare equivoci sul corretto significato di passo carrabile, diamo alcuni chiarimenti. Il passo carrabile è qualsiasi accesso che preveda il passaggio di un veicolo da una strada pubblica ad un’area privata, laterale rispetto alla via, destinata alla sosta di uno o più mezzi, come definito dal Codice della strada. I portoni o altri varchi esclusivamente pedonali sono fuori dalla nozione di passo carrabile, per la quale va richiesta l’autorizzazione comunale. Il passo carrabile può essere “a raso” oppure “non a raso” (Vd. Codice della Strada). Nel primo caso, il varco è sullo stesso piano della strada, a raso appunto, nel secondo caso il varco non è “a filo” con il manto stradale e può presentare uno scivolo d’ingresso (ad esempio per fare entrare un auto nel garage) oppure manufatti che permettono di vedere l’occupazione del suolo pubblico, per il quale si rende obbligatorio, quindi,  il versamento del canone. Quando il passaggio è a raso, sono necessari sia l’autorizzazione comunale (dietro presentazione di una specifica domanda in marca da bollo) sia il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico, facoltativo per i passi carrabili “a raso”, che non costituiscono modifiche oppure occupazioni del piano della strada. In questo caso non c’è quindi alcuna occupazione del suolo pubblico, ecco perché è facoltativo il pagamento della tassa. Chi lo fa è per riservarsi l’area antistante il passo per non far parcheggiare auto che non siano la sua. Con il passo carrabile “a raso” il proprietario è quindi libero di richiedere il permesso per lasciare libera l’area, apponendo il cartello con la scritta “passo carrabile” (il cartello viene apposto anche quando non è a raso) e versando la tassa annuale. Questo per impedire la sosta nella zona antistante al passo stesso che, senza segnale, è consentita. Chiunque potrà parcheggiare senza il rischio che l’automobile venga sanzionata o peggio ancora rimossa.

 

 IL CARTELLO DI PASSO CARRABILE

 Per avere il cartello di "Passo carrabile" è necessario chiedere l'autorizzazione al Comune. La richiesta è, di solito, inoltrata al Sindaco tramite apposito modulo. Ricordiamo ai nostri lettori che la richiesta deve essere formulata in modo preciso, indicando il numero civico dell'abitazione presso la quale installare il passo carrabile. Il funzionario comunale che dovrà effettuare il sopralluogo deve avere una cognizione la più esatta possibile sull'ubicazione del luogo. C'e' differenza tra il cartello che reca la dicitura "passo carrabile" da quello che prevede il "divieto di sosta". In quest'ultimo caso, infatti, si fa divieto di fermare l'auto dinanzi al passaggio, mentre nel primo caso si avverte che il passaggio.

           questioni condominiali

 

 

 

 

     ELIMINARE  I GRAVAMI DAL CONDOMINIO

                I diritti altrui sul suolo condominiale

 Può capitare, in certi casi, che sul suolo condominiale inisistano diritti altrui costituiti per servitù, per comodato gratuito o per altri mezzi. Qunado tali gravami cominiciano a diventare pesanti, soprattutto se non hanno più alcuna utilità, come fare per eliminarli. A mio avviso è necessario distinguere di quali pesi si parla. Se, ad esempio si trattasse di un comodato gratuito e l’oggetto fosse l'uso dell'area condominiale per un passaggio ad altro fondo, allora, il condominio (riunito in assemblea per discutere dell’argomento), può revocare in ogni momento il comodato. Se invece il peso fosse formalizzato da un atto pubblico che avesse ad oggetto una temporanea servitù di passaggio, precisando la destinazione dell'area da raggiungere (oppure lasciando genericamente indicato che quella parte di suolo condominiale è assoggettata a servitù), la cosa è più complessa, in quanto è necessario ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che dichiari la decadenza della servitù. Più semplicemente si può trattare di una tolleranza di fatto allo stato di cose; in tal caso è, allora, sufficiente la delibera contraria dell'assemblea. Dobbiamo per ò fare anche gli avvocati del diavolo. Se il titolare fondo servito dimostra che il fondo non è altrimenti raggiungibile, la servitù di passaggio non si può revocare.

 

immobili

LA SERVITÙ DI PASSAGGIO A FAVORE DI ALTRO IMMOBILE

Se una strada, soggetta a servitù di passaggio a favore di altro immobile, ha un transito intensificato, non si ha una diminuzione o un aumento dell’incomodità dell'esercizio della servitù precostituita sul fondo servente e, pertanto, incombe agli interessati di dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù. Quanto sopra è stato stabilito dalla Corte di Cassazione Civile Sez. II, con sentenza del 30 giugno 2005, n. 14015.

antenne televisive

NIENTE TUTELA PER UN'ANTENNA TELEVISIVA SU UNA PROPRIETÀ ALTRUI

La collocazione di un'antenna televisiva su una proprietà di terzi ed il relativo accesso per provvedere alla manutenzione della stessa rappresenta l’esercizio di facoltà relative ad un diritto di natura personale e non, invece, esplicazione di fatto delle facoltà relative ad un diritto reale. Pertanto, non si connota come una situazione possessoria suscettibile di tutela ai sensi degli artt. 1168 c.c. e ss. Quanto sopra è stato stabilito dal Tribunale di Salerno,Sez. II con sentenza del 20 luglio 2005.

 

questioni fiscali

RIMBORSABILE LA TASSA SUI PASSI CARRAI

Chi avesse versato la tassa sui passi carrai più di quanto dovuto o addirittura avesse pagato pur essendone esonerato, ha la possibilità di chiedere il rimborso. Alcuni lettori ci pongono talvolta tale quesito ai quali diamo, comunque, un consiglio: rivolgersi presso le rispettive Amministrazioni Comunali. Con tale articolo volgiamo precisare comunque che i contribuenti possono fare domanda di rimborso per gli importi pagati e non dovuti, entro tre anni dal versamento. E’ il caso, ad esempio, di tutti coloro che hanno subito la tassazione sulla superficie che va dalla strada al muro di casa anzichè sui centimetri di smusso, cioè di sopraelevazione del marciapiede dalla strada; o di chi ha pagato per il passo a raso, quando per tale ipotesi esiste l’esonero. Può capitare che, una volta presentata l’istanza, il Comune la respinga; in tal caso è possibile instaurare un contradditorio, tramite l’assistenza di un legale e, ad ogni modo, con l’aiuto delle associazioni della proprietà edilizia; è necessario, però, aspettare 90 giorni, trascorsi i quali il contribuente può tranquillamente muoversi. Il punto, a nostro avviso, più importante è che il contribuente deve agire entro tre anni dal momento in cui ha pagato, altrimenti il diritto in questione cade in prescrizione. Chi, inoltre, ha esibito un cartello di divieto di sosta pur avendo un passaggio senza smusso, deve versare una tassa ridotta del 50%. Ribadisco, comunque, che per saperne di più è necessario informarsi presso i Vigili Urbani o presso il Comune o leggere l’apposito regolamento comunale

 

condominio

LE SPESE DI AUTOMAZIONE DEL CANCELLO DEL PASSO CARRAIO

Tribunale di Novara 19 febbraio 2007

Il Tribunale di Novara con decisione del 19 febbraio 2007 ha stabilito che le spese di automazione del cancello del passo carraio debbano essere ripartite tra tutti i condomini, in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari, anche se non posseggano autorimesse di proprietà esclusiva, qualora il cancello permetta comunque l’accesso alle parti comuni, non essendo rilevante la concreta utilizzazione che egli faccia del bene comune.

 

 

 

 

 
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