In condominio
  Notizie in breve
 
CondominioWeb.com

Impianti più sicuri? Senti qui: www.multimedia.ilsole24ore.com/media/705bfb86-ff3d-11dc-9d9d-00000e251029/705bfb86-ff3d-11dc-9d9d-00000e251029.shtml

condominio

 

SPESE DELL’IMPIANTO QUANDO IL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO NON C’È PIÙ

Tribunale di Bari, Sez. IV civile, sentenza del 25 maggio 2009, n. 1845

E’ assodato per i giudici che il condomino partecipa, comunque, alle spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunciare al riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, oppure abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico. Se, invece, dal distacco derivano malfunzionamenti, si può allora, giustificare l’esonero dal pagamento, ma dalle sole spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale. Pertanto, fermo l'obbligo del condomino di partecipare alle spese di conservazione, quest’ultimo potrebbe essere esonerato dalle sole spese occorrenti per l'uso dell'impianto, a condizione che dimostri di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a rinunziare all'uso del riscaldamento e al distacco delle diramazioni dell'immobile in suo godimento dall'impianto comune.

 

assemblea

 

L’INDICAZIONE DEI CONDOMINI CONTRARI NELLA DELIBERA ASSEMBLEARE

 

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 10 agosto 2009 n. 18192

 

In tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.

 

 

condominio

 
IL CONDOMINIO DI DUE PROPRIETARI

 
Anche nel caso di condominio formato da due soli condomini,cosiddetto condominio minimo,se uno dei proprietari anticipa le spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto al rimborso solo per quelle urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni. Si segue, dunque, anche in questo caso,la norma generale dettata dall'articolo 1134 del Codice civile.La necessità di stabilire in modo definito il principio,è sorto allorquando la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione,facendo ricorso al dettato sulla comunione previsto dall’art. 1110 codice civile,aveva regolato la questione sottopostale riferendosi alla mancata possibile deliberazione a maggioranza nel caso di due soli proprietari in contrasto sulla decisione di spesa necessaria. Decidendo così che in presenza di una parte contraria,l’altra ben poteva avvalersi del diritto al rimborso per quanto anticipato per l’esecuzione di lavori alle parti comuni. Richiesto quindi un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione,queste hanno stabilito che come in ogni condominio,le regole poste alla base dell’organizzazione negli edifici vale anche per i condominii ove fossero presenti due soli proprietari. Ne consegue che se uno dei proprietari fosse costretto ad anticipare spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto solo al rimborso di quelle che saranno considerate urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni.
 
LE SPESE DA PREVENTIVO

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 10 agosto 2009 n. 18192

Fare sempre progetti o preventivi per le spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni. E’ un invito che rivolgo agli amministratori. Con la presenza del progetto, l'assemblea può riconoscerne vantaggiosa l'opera, ancorché non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purché oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria né gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini.
 
L'ANDRONE DI UN PALAZZO E LA SCALA COMUNE
 
corte di cassazione, sez. i penale, sentenza del 15 luglio 2009, n. 28853

La Corte, con sentenza n.28853 del 15 luglio 2009, ha fissato il principio di diritto secondo il quale “si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti.” Pertanto, a i fini del reato di molestia o disturbo alle persone, devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni condominiali. E’ però necessario per la condanna che sussista anche l'elemento soggettivo, vale a dire l'agire "per petulanza o per altro biasimevole motivo". Elemento che non si può rinvenire allorquando l'agente suoni insistentemente il campanello di un appartamento altrui al fine di verificare l'origine di una perdita d'acqua.
 

 

condominio
 
L'ANDRONE DI UN PALAZZO E LA SCALA COMUNE SONO LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza del 15 luglio 2009, n. 28853

La Corte, con sentenza n.28853 del 15 luglio 2009, ha stabilito che “si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti.”  Pertanto, a i fini del reato di molestia o disturbo alle persone, devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni condominiali. E’ però necessario per la condanna che sussista anche l'elemento soggettivo, vale a dire l'agire "per petulanza o per altro biasimevole motivo" escludendo ogni grave motivo. Se, ad esempio, viene suonato insistentemente il campanello di un appartamento altrui al fine di verificare l'origine di una perdita d'acqua, non è petulanza ma motivo valido per insistere.
 
 
privacy
 
NO ALLE TARGHE DELLE AUTO NELLA BACHECA CONDOMINIALE

Newsletter Privacy/ Garante N. 327 del 9 settembre 2009

Nella bacheca condominiale accessibile al pubblico non possono essere inseriti avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili. E’ un caso che si può porre, ad esempio, per gli avvisi di rimozione di auto parcheggiate in spazi non adibiti a sosta. Non si possono mettere, in sostanza, ad avviso del Garante, targhe e numeri dell'area di sosta assegnata a ciascuno dei condomini né tanto meno foto delle autovetture. Un insieme di dati che potrebbe rendere identificabili i legittimi proprietari dei mezzi anche da terzi estranei. Il Garante ha comunque prescritto all'amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale. Il Garante ha infatti ritenuto l'esposizione in bacheca dell'avviso contenente informazioni relative ai condomini una modalità eccessivamente invasiva e non giustificata dalle esigenze di contenimento di spesa addotte dall'amministratore, oltre che non conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Autorità ha inoltre vietato al condominio l'ulteriore comunicazione a soggetti terzi di dati personali riferiti ai segnalanti ad eccezione di quella destinata al legale di fiducia.

 

 

 

tratto da Condominio Web




 
  Sono stato letto da 1 visitatori  
 
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente