In condominio
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Un insieme ragionato di articoli che ho scritto nella mia pluriennale esperienza di giornalista impegnato nelle problematiche di condominio

ULTIME NOVITA'
 

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IL RIPARTO SPESE PER LA CANNA FUMARIA

Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2008, n. 27822

La spesa per l'installazione della canna fumaria a seguito della trasformazione del riscaldamento centralizzato in impianto autonomo deve essere ripartita tra tutti i condomini. Quando si trasforma un impianto di riscaldamento, in base alla legge 10/1991, da centrale ad autonomo, la canna fumaria continua ad essere un bene comune le cui spese devono gravare su tutti i condomini, nelle proporzioni millesimali previste. Tra l’altro la minoranza assembleare non può tenere funzionante un impianto dismesso adducendo che c’è un maggior risparmio d’energia perché così, spesso, non è.

 

 

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INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER L’INQUILINO OLTRE I TERMINI

Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 25 febbraio 2009 n. 4484

Quando la permanenza dell’inquilino nell’appartamento va oltre la scadenza pattuita, bisogna pagare una somma non come canone ma a titolo d’indennità di occupazione in base a quanto esposto nell’art. 1591 c.c. Abitare l’immobile oltre la scadenza, decorso il contratto di locazione, rappresenta un inadempimento all'obbligo di restituzione di un bene. A nulla, poi, valgono le leggi di sospensione  degli sfratti (frequenti in Italia). La somma di cui sopra non è neanche un’indennità di ritardato pagamento perchè il contratto, come detto, è già decorso e non produce più alcun effetto concreto.


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CONDOMINIO E IMPRESA, ATTENZIONE AI PONTEGGI

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 17 marzo 2009 n. 6435

Capita, spesso, di sentire notizie di furti in appartamento realizzati con l’ausilio, involontario peraltro, di ponteggi installati da ditte che effettuano lavori condominiali. In tal caso il condominio ne risponde insieme all’impresa appaltatrice per omessa custodia, ex articolo 2051 del codice civile. Voi direte…ma perché? L’impresa che ha realizzato il ponteggio ha sempre la responsabilità oggettiva aggravata, poi, se ci sono circostanze che “favoriscono” determinate azioni, ad esempio la mancanza di luci. Non basta, quindi, la sola responsabilità ex art. 2043 del Codice Civile ma quest’ultima va integrata con il disposto dell’art. 2051.

 

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PER IL CAVEDIO C’E’ STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Corte app. civ. Bologna, sez. I, 30 settembre 2008, n. 1541

La costruzione di un cavedio in muratura, che attraversi tutti i pianerottoli del condominio, per alloggiare i cavi elettrici dell'impianto elettrico in fase di adeguamento, configura, sostanzialmente, una innovazione ex art. 1120 c.c., come tale da approvarsi con le maggioranze qualificate di cui all'art. 1136, quinto comma, c.c..

 

 

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L’INERZIA NON PAGA

 

Tribunale Modena, Sez.II, 24 febbraio 2009

Quando i comproprietari di un immobile, nonostante sopralluoghi tecnici, non sanno cosa fare e non decidono nulla in merito a sistemazione dell’impianto elettrico delle parti comuni, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c., il giudice può disporre la convocazione dell’assemblea, a cura del condomino più diligente, per l’adozione delle ulteriori determinazioni in proposito.

 

 

 

Tratto da Condominio Web

 
www.ilsole24ore.com/

 

 
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