In condominio
  Custode
 

 l’amministratore

 LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE

In quali termini opera la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio? Essa è prevista dall'art. 1131 secondo comma c.c. il quale afferma che essa vale per ogni lite riguardante le parti comuni dell'edificio. In particolare tale legittimazione funziona nel caso della domanda di accertamento di una servitù a carico delle parti comuni.

In tal caso è giusto indirizzarla nei confronti del condominio nella persona dell'amministratore, a maggior ragione nel caso in cui la stessa sia stata formulata in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti dell'amministratore che aveva agito in negatoria servitutis sulla base di specifico mandato conferitogli dall'assemblea dei condomini. Quanto sopra è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza n°13695 del 17 settembre 2003

 condominio

 DESTINAZIONE DEL CORTILE COMUNE AD USO DIVERSO

Quando nasce una controversia relativa al cambiamento della destinazione del cortile comune ad altro uso, ad esempio area di parcheggio, ad essere competente è il tribunale e non il giudice di pace. E’ quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione II, con sentenza n°8379 del 21 aprile 2005.
Infatti, negandosi in radice il diritto dei condomini ad utilizzare come area di parcheggio il cortile comune, la domanda non concerne le modalità quantitative o qualitative dell'uso della cosa o dei servizi comuni, bensì la stessa possibilità dell'esercizio del diritto.

  locazioni

 LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Quali sono i gravi motivi in presenza dei quali l’articolo 27 della legge 392/1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente in qualsiasi momento il recesso del conduttore dal contratto di locazione? Le motivazioni devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendere gravosa per il conduttore la persistenza. Quando, invece, non si ha la disponibilità dell’immobile locato oppure, più in generale, sussiste una violazione di obblighi contrattuali, non si può parlare di gravi motivi che giustifichino un recesso. In tal caso si parlerà di inadempimento dell’obbligazione del locatore di consegnare il bene locato, da far valere mediante domanda di risoluzione del contratto. Ne consegue che è resa in violazione di legge la sentenza che, nel caso in cui il locatore chieda che il conduttore, accertata l’inefficacia del suo recesso, sia condannato al pagamento dei canoni di locazione, mentre il conduttore chieda che il contratto sia dichiarato risolto per grave inadempimento del locatore, dichiari, al contempo, risolto il contratto ed efficace il recesso per i medesimi motivi". Secondo la Cassazione, che ha pronunciato con sentenza n. 15620 del 26 luglio 2005, risoluzione contrattuale per inadempimento e recesso unilaterale non possono coesistere.

vie pubbliche

 LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI

Secondo la Cassazione, pronunciatasi con sentenza n° 16226 del 3 agosto 2005, nel caso di danno provocato dalla presenza di alcuni buchi sul marciapiedi risponde l’ente pubbllico, e non il condominio dello stabile antistante che non può essere chiamato a rispondere dei danni in nome dell'inadempimento ad un obbligo di gestione manutentiva spettante all'ente che ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione non solo della sede stradale. E’ un provvedimento importante  questo se pensiamo allo stato in cui versano molte vie pubbliche fonte di incidenti per i passanti.

 

A cura di Giuseppe Brocchini

 

 
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