In condominio
  Fogne e scarichi
 

 

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LO SCARICO FOGNARIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Non è responsabile l'amministratore di un condominio ove è ubicato uno scarico fognario privo di autorizzazione, che abbia convocato in tempo utile l'assemblea per le determinazioni del caso, senza poi adottare alcuna misura diretta a vietare ai condomini stessi di usufruire dell'impianto fognario. E’ quanto stabilito dalla Cassazione Civile con provvedimento n. 6567 del 23 marzo 2006 

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 IL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'AMMINISTRATORE

L’amministratore di condominio si può ricondurre ad un mandatario con rappresentanza con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e i singoli condomini, dell'art. 1720 c.c. in base al quale il mandante deve, fra l'altro, pagare al mandatario il compenso che gli spetta. Se sono state pagate in anticipo delle somme anticipate, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati. I condomini, invece, sono tenuti, in quanto mandanti, a rimborsargli le spese anticipate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno. Quanto
sopra con sentenza della Cassazione n. 7498 del 30 marzo 2006.
 

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LE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA

Nei supercondomini che hanno un impianto fognario comune, se sono necessarie opere di adeguamento della condotta fognaria, a causa del trabocco (vale a dire tracimazione) nella condotta delle acque bianche, al fine di non incorrere nei divieti previsti dalla normativa in vigore, la determinazione esclusiva del condominio a conservare la condotta fognaria esistente, non può comportare l'obbligo per gli altri condomini di partecipare alle spese relative alla manutenzione. In sostanza i condomini dissenzienti ben hanno ragione a non versare alcunché a titolo di manutenzione a causa di una decisione ostinata dell’amministrazione condominiale, come ribadito con sentenza n. 655 del 27 maggio 2004, dal Tribunale civile di Savona.

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SENZA TABELLE VIA AL RIPARTO PROVVISORIA

Le tabelle millesimali sono un documento molto importante ai fini della ripartizione delle spese di un condominio. In loro assenza di tabelle millesimali, l'assemblea ha il potere di deliberare a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo conguaglio. Tale possibilità è stata ammessa dalla Cassazione civile, sezione II, con sentenza del 22 aprile 2005, n. 8505

 

 
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