In condominio
  Antenne
 

 condominio

 ANTENNA TELEVISIVA SI MA NON A DISCAPITO DI ALTRI

La Cassazione, sez. II civile, con sentenza n° 9393 del 06.05.2005 ha stabilito un confine importante tra diritto del singolo e rispetto dei diritti della collettività. Si afferma, in sostanza, che il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità per l'utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri. Ciò significa, quindi, che sussiste un limite all’installazione di antenne sulla proprietà condominiale costituito dalla possibilità degli altri condomini di non vedersi invasi nella possibilità di uso di loro spazi personali.

condominio

 RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO

Fino a quanto si estende la possibilità dell’amministratore di rappresentare in giudizio il condominio? La Cassazione, Sezione Seconda Civile, con sentenza n. 16983 del 18 agosto 2005, ha stabilito che la delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi dello stesso, con implicito conferimento della facoltà di proporre impugnazione.

  questioni condominiali

 UNANIMITÀ PER L’INSTALLAZIONE DI UN'ANTENNA PER TELEFONIA CELLULARE SUL LASTRICO SOLARE

La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I, ottobre 2005, n. 1470 ha stabilito che l'installazione di un'antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico; la conseguenza è che, ai sensi dell'art. 1, l. 28 gennaio 1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia. La delibera assembleare del condominio che approva l'installazione di un'antenna per telefonia cellulare sul lastrico solare, costituisce sul lastrico comune un diritto reale di superficie ex art. 952 c.c., cosa espressamente vietata, senza il consenso di tutti i condomini, dal comma III dell’art. 1108 c.c.

 questioni condominiali

 LA DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI VA RIFERITA AI DEVE ESSERE COMPUTATA DAI CONFINI “DI DIRITTO”

Nel caso in cui sia prevista una distanza delle costruzioni dai confini, detta distanza deve essere computata con riferimento ai confini di diritto (e cioè al titolo giustificativo di una determinata proprietà) e non certo a quelli di mero fatto (quali potrebbero essere quelli ricavati dalla suddivisione del territorio in particelle catastali, o individuati sulla base di un’occupazione sine titulo di una porzione di proprietà aliena) a meno che non si tratti di possesso idoneo determinare una usucapione. Quanto sopra è stato stabilito dal T.A.R. Campania Salerno, Sezione II, con sentenza n. 2419 del novembre 2005.

                                               condominio

 

 

LE ANTENNE SUL TETTO CONDOMINIALE

Non si ha un abuso della cosa comune quando il condomino occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente. Ciò si spiega con il fatto che l’uso paritetico (art. 1102 c.c.) della cosa comune va tutelato in funzione dell’uso che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di un uso identico e contemporaneo che astrattamente se ne potrebbe fare. I rapporti tra condomini si devono ispirare al generale principio di solidarietà, che il nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione. Quanto sopra con sentenza n°4617 del 27 febbraio 2007 ad opera della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile.

                                         IL  MURO COMUNE 

Si può usare un muro comune per appoggiarvi parti di manufatti (ad esempio una tettoia)? Tale utilizzo non altera di per sè la naturale e precipua destinazione del muro in funzione di sostegno, nonché di delimitazione perimetrale e protezione/isolamento dall'esterno delle proprietà individuali, configurando un uso più intenso della cosa comune consentito dall'art. 1102 c.c. Quanto sopra con sentenza del 15 marzo n. 19 del Tribunale civile di Milano, Sez. VIII

 
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