In condominio
  Parabola
 

 questioni condominiali

 LA PARABOLA…QUALI PROBLEMI?

    Per l’installazione alcuni suggerimenti

 Quali difficoltà possono sorgere dall’installazione, ad opera di un inquilino, della parabola sul balcone della propria abitazione? In teoria nessuno, nonostante molti lettori ci telefonino in redazione per lamentarsi di presunte ingerenze da parte del proprietario. L’inquilino così come qualsiasi persona che voglia installare un’antenna, parabolica o no, sul tetto o sul balcone ha un diritto personale riconosciuto ex lege (si tratta del diritto primario all’informazione) quindi niente e nessuno può impedirgli di montare a suo piacimento. L’uso del tetto deve ritenersi legittimo anche ai sensi  dell’art 1102 del Codice civile. Una delibera che vieti l’installazione dell’antenna senza alcuna motivazione è nulla. L’installazione dell’antenna si deve ritenere illegittima  solo in casi particolari, ad esempio quando è impedito il pari uso agli altri condomini.

 Inquinamento

IL PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Quali sono i problemi piu' comuni che il logorio della vita moderna pone? Emissioni provenienti da impianti come i condizionatori ed in generale vapori fastidiosi, l’ ascensore, l’autoclave, la televisione a tutto volume, ritrovi notturni rumorosi nonché altri episodi di maleducazione sono diventati, ormai, cronaca di tutti i giorni. A proposito di inquinamento acustico, esso è stato disciplinato dalla legge n.447/95 e dai relativi decreti di attuazione. Quest'ultima effettua una distinzione tra la rumorosità prodotta, ad esempio, in un'officina o in un ufficio o in un locale comunque utilizzato come azienda e la rumorosità prodotta dalla famiglia di un privato qualsiasi. In caso di rumori aziendali, occorre rivolgersi ad un ASL per chiedere una verifica della sopportabilità dei rumori. Basta una verifica ed ogni problema è risolto. In caso di rumori privati è necessario rivolgersi ad un giudice tramite un avvocato (con una procedura più costosa). Ad anticipare le spese sarà la persona lesa che denuncia il disturbo. Pertanto unica tutela contro i vicini rumorosi rimane quella prevista dall’art. 844 del Codice Civile (che va coordinato con il principio generale di tutela della salute dei cittadini sancito dall’art. 32 della Costituzione) che autorizza la persona disturbata dai rumori a fare ricorso all’intervento del giudice ogniqualvolta le immissioni di rumore superino la normale tollerabilità (stabilita, comunque, dal giudice). Ricordiamo che alcuni grossi centri sono dotati di un piano acustico; con quest’ultimo strumento le città vengono suddivise in zone con limiti massimi di rumore. 

 L’ ANTENNA PARABOLICA SUL LASTRICO SOLARE

Corte app. civ. Perugia, 1 luglio 2004

È nulla la deliberazione del condominio, con la quale viene disposta la rimozione dell'antenna parabolica, posta in opera da un condomino sul lastrico solare, perché contrastante con un complesso normativo che, ripetendo il proprio fondamento dal principio costituzionale di libertà di informazione, facoltizza il singolo condomino alla installazione dell'antenna medesima, con il solo limite che essa non arrechi pregiudizio all'uso del bene da parte degli altri condomini, né produca un qualsiasi, apprezzabile danno alle parti comuni.

 

 
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